IL DECRETO FISCALE E’ LEGGE

Dicembre 1st, 2017 by Amministratore

E’ stato approvato il collegato alla manovra di bilancio per il 2018. Le novità: si parte dalla definizione agevolata 2016 con la proroga dei termini di pagamento delle rate. Per i contribuenti che hanno aderito alla prima “versione” della definizione agevolata i termini per il pagamento delle rate riferite al 2017 in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre sono fissati al 7 dicembre 2017; il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018.

E’ stato approvato il collegato alla manovra di bilancio per il 2018. Le novità: estesa la definizione agevolata ai carichi 2017. In particolare, si prevede che possano essere “rottamati”: i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali in precedenza non è stata presentata istanza di adesione. In tal modo, vengono riaperti i termini della definizione agevolata, dando la possibilità di accedere alla “rottamazione” a tutti coloro che, pur essendo in condizione di avvalersene, nei mesi scorsi non vi avevano aderito; i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016. In tal modo, si consente la riammissione alla “rottamazione” di tutti coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016; i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Novità anche per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute: nei confronti dei soggetti passivi Iva che hanno erroneamente trasmesso i dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 viene prevista la disapplicazione delle sanzioni previste dalla legge (cfr articolo 11, commi 1 e 2-bis, Dlgs 471/1997) a condizione che le comunicazioni siano eseguite correttamente entro il 28 febbraio 2018; viene introdotta la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, limitando i dati da inviare alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni;  in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo;  le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; vengono esonerati dalla comunicazione anche i produttori agricoli con un volume d’affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (cfr articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972). Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verranno stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.