L’attuale quadro normativo in tema di conservazione della documentazione posta in essere ai fini antiriciclaggio è rappresentato dall’art. 31 del Dl n. 231/2007, revisionato dal Dl n. 90/2017. L’obbligo conservativo riguarda: i documenti raccolti presso il cliente nell’occasione dell’accettazione dell’incarico (es. documenti di identità, visure camerali, etc.); i documenti raccolti presso lo stesso cliente durante lo svolgimento della prestazione professionale, ovvero del rapporto continuativo, nell’ambito del controllo costante; il mandato d’incarico; l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Dl n. 196/2003; la dichiarazione del cliente in cui viene indicato: il soggetto per conto del quale la prestazione o l’operazione viene richiesta; le generalità del/i titolare/i effettivo/i; l’eventuale posizione di persona politicamente esposta per taluno dei predetti soggetti; la tipologia di prestazione/operazione richiesta; lo scopo della prestazione/operazione richiesta; mezzi di pagamento e origine dei fonti; la scheda di identificazione del cliente; l’eventuale attestazione del terzo obbligato, qualora il professionista si sia avvalso dell’adeguata verifica eseguita dal terzo; la scheda di valutazione del rischio, con gli eventuali appunti sul procedimento adottato. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale. Il registro della clientela dovrà essere conservato per 10 anni dalla data in cui ne è stato soppresso l’obbligo, ossia fino al 3 luglio 2027.