L’INPS, con il messaggio n.4752 del 28 novembre 2017, ha fornito indicazioni operative in merito all’utilizzo o al rimborso dei voucher acquistati prima del 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del Dl n.25/2017, e non ancora utilizzati. L’Istituto ricorda che è stato istituito un periodo transitorio che si chiuderà il 31 dicembre 2017, periodo durante il quale l’utilizzo dei voucher “deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto legge e contenute nel Dl n.81/2015”. I buoni in oggetto “possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017”. Le prestazioni fruite con i vecchi buoni lavoro entro tale termine, dovranno essere consuntivate entro e non oltre il 15 gennaio 2018, poiché partire dal 16 gennaio 2018 non sarà più possibile accedere alla procedura telematica dedicata all’utilizzo dei vecchi voucher. I voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 e non utilizzati entro il 31/12/2017, potranno essere rimborsati.