RECUPERO DELLE SOMME PER INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE DELL’APPALTATORE

12 Aprile 2012 di admin

La risoluzione n.34/E dell’Agenzia delle Entrate del 11/04/2012 istituisce i codici identificativi da indicare nel modello F24 riguardo la responsabilità solidale dell’appaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente riferite ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido, con l’appaltatore, e con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore, l’Art. n.04 del DPR del 05/10/2010 n.207, prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante e dispone che in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC con la segnalazione di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, viene trattenuto dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. I codici da indicare sono: “50” denominato “Obbligato solidale – Art. 29, c. 02, D.Lgs. n.276/2003 e Art. n.35, L. n.248/2006 ” e “51” denominato “Intervento sostitutivo – Art. n.04 del D.P.R. n.207/2010”.