La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 28916 del 4 dicembre scorso, ha concluso che in materia di raddoppio dei termini per l’accertamento, la soglia di rilevanza penale (articolo 43, comma 3, del Dpr 600/1973), nel testo vigente ratione temporis, va valutata con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato l’accertamento. Non conta, poi, che a seguito dell’annullamento di una parte della pretesa tributaria, sia venuta meno la soglia di punibilità e il conseguente obbligo di denuncia penale, a meno che l’Af abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine di accertamento.