IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE SOSPESE PUO’ ESSERE DILAZIONATO ANCHE NELL’IPOTESI DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Marzo 7th, 2018 by Amministratore

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 19/E del 06 marzo 2018, fornisce chiarimenti sulle modalità di ripresa della riscossione nel caso di “busta paga pesante”, ossia dell’agevolazione consistente nella sospensione delle ritenute prevista a favore dei residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto. La richiesta di sospensione riguarda le ritenute: sui redditi di lavoro dipendente; sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.  L’Agenzia, nella risoluzione, ha precisato che il diritto alla rateazione sussiste anche: in caso di cessazione del rapporto di lavoro; nell’ipotesi di revoca della sospensione già richiesta; in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d’imposta, tenuto conto che il presupposto dell’obbligazione tributaria in questione, si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.