L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 29 marzo 2018, n. 5/E, parla della nuova formulazione dell’art. 1, comma 184 della legge di Stabilità del 2016, e cioè della possibilità per il lavoratore, se prevista dal contratto aziendale o territoriale, di convertire il premio di risultato anche con i benefit indicati dall’art. 51 del Tuir, ovvero: concessione di veicoli aziendali, concessione di prestiti, concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati, concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, contributi alle forme pensionistiche complementari, contributi di assistenza sanitaria, azioni.