Sono state pubblicate le norme attuative della nuova disciplina per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi. I soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari, cioè depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati di cui non sono titolari, devono presentare, prima dell’inizio dello stoccaggio, un’istanza telematica. L’istanza deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal rappresentante legale della società e va presentata: per i soggetti stabiliti in Italia, all’ufficio delle dogane territorialmente competente in base alla sede legale; per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro Ue, a qualunque ufficio delle dogane ubicato in un capoluogo di regione. Per i soggetti non stabiliti nell’Ue, l’istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante fiscale e va presentata all’ufficio delle dogane territorialmente competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.