STOCCAGGIO DI PRODOTTI ENERGETICI

Aprile 18th, 2018 by Amministratore

Sono state pubblicate le norme attuative della nuova disciplina per il rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi. I soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari, cioè depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati di cui non sono titolari, devono presentare, prima dell’inizio dello stoccaggio, un’istanza telematica. L’istanza deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal rappresentante legale della società e va presentata: per i soggetti stabiliti in Italia, all’ufficio delle dogane territorialmente competente in base alla sede legale; per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro Ue, a qualunque ufficio delle dogane ubicato in un capoluogo di regione. Per i soggetti non stabiliti nell’Ue, l’istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante fiscale e va presentata all’ufficio delle dogane territorialmente competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.