Il solo passaggio di mano di denaro contante per importi al di sopra delle soglie fissate dalle norme antiriciclaggio (3.000 euro) legittima l’applicazione della sanzione economica a carico dei due soggetti, e non rileva quale sia il fine della disponibilità del contante, né l’eventuale liceità del negozio sottostante. La violazione si configura con la consegna a qualsiasi titolo delle somme. A stabilirlo è stata la 2° sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 9881/18, depositata il 20 aprile 2018.