PER LA DETRAZIONE DELLE SCHEDE CARBURANTE VALE IL DATO FORMALE

Maggio 21st, 2018 by Amministratore

Per la Corte di Cassazione – ordinanza n. 9855/2018 del 20 aprile 2018 – in caso di certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione a mezzo schede carburanti, i requisiti di “forma” prevalgono su quelli di “sostanza”. I giudici chiamati a decidere sulla deducibilità dei costi carburanti e sulla detraibilità dell’Iva relativa hanno ritenuto di privilegiare il dato formale (mancata indicazione dei chilometri percorsi ed altre irregolarità) sul dato sostanziale (controllo sostanziale dell’Agenzia delle dogane che aveva ritenuto congrui i costi per i chilometri percorsi). L’indicazione dei chilometri è obbligatoria non solo per le schede carburante dei mezzi aziendali, ma anche nel caso in cui il rifornimento carburante avvenga mediante contratto di «netting»; in assenza di tale indicazione, non è possibile detrarre il costo e l’Iva relativa all’acquisto di carburante. Il «netting» è un particolare contratto di somministrazione atto a semplificare il processo di acquisto di carburante per le società aderenti al sistema delle tessere magnetiche, destinato a diffondersi sempre di più grazie alle semplificazioni amministrative e contabili che ne conseguono.