Per la Corte di cassazione – sentenza n. 10636 del 04 maggio 2018 – i costi sostenuti per la cessione gratuita dei capi d’abbigliamento griffati, di produzione della società contribuente, a personaggi famosi senza alcun obbligo giuridico d’indossarli in manifestazioni pubbliche, integrano spese di rappresentanza, solo parzialmente deducibili e rispetto alle quali non è ammessa in detrazione l’Iva, mancando un collegamento obiettivo e immediato con la promozione di un prodotto o di una produzione e con l’aspettativa diretta di un maggior ricavo.