La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19329 del 19 luglio 2018, ha stabilito che per le rivendite di generi di monopolio, essendo attività di natura commerciale a fini civilistici e fiscali, non è possibile sostenere a priori l’automatica assoggettabilità ad imposta. La pagano solo se non provano l’assenza di organizzazione.