Per la Corte di Cassazione – ordinanza 19629 del 24 luglio 2018 – in caso di versamenti diretti per imposte non dovute, nell’ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, laddove anche questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso decorre dal giorno dei singoli versamenti.