L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti dei stipendi dei lavoratori, decorrente dall’01/07/2018, non si applica per la corresponsione: di somme erogate a diverso titolo rispetto agli elementi di retribuzione; anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori/amministratori devono sostenere nell’esecuzione della prestazione (rimborso spese viaggio, vitto, alloggio e simili).