In caso di interpello, la risposta data dall’Agenzia delle Entrate ha effetto limitatamente alla questione oggetto dell’istanza e solo nei confronti del richiedente. Chiariamo quali sono le motivazioni alla base di questo principio.
Le risposte rese dall’Amministrazione finanziaria in relazione a un interpello ai sensi dell’articolo 11, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) salvaguardano esclusivamente il contribuente che ha presentato l’istanza. Ne consegue che l’irregolarità contestata dall’Amministrazione finanziaria nei riguardi di un altro contribuente deve ritenersi legittima anche se il comportamento tenuto da quest’ultimo è conforme al parere reso dalla stessa Amministrazione finanziaria su una questione analoga ma a un altro contribuente. Inoltre, secondo quanto sancito con l’ordinanza n. 9719 del 19 aprile 2018 dalla Corte di cassazione, il contribuente non può chiedere l’applicazione di un generico principio di tutela dell’affidamento, che non trova supporto in alcuna norma di diritto.
La vicenda oggetto di contestazione
Il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento si era opposto alla pretesa erariale poiché non si era discostato dalla risposta resa dall’Agenzia delle entrate in relazione a un fatto analogo promosso da un altro contribuente.
Sebbene la Commissione provinciale e quella Regionale avessero accolto le ragioni del contribuente, la Corte di cassazione, con l’ordinanza sopra ricordata ha ritenuto fondato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria in quanto “il richiamo del contribuente ad un generico principio di affidamento non trova supporto in nessuna norma di diritto e non è suffragato nemmeno dalle disposizioni successivamente intervenute, che tutelano l’affidamento fondato su risposte ad un interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano”.
Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 191/2007, in merito aveva precisato che il parere reso a seguito di istanza d’interpello “è vincolante soltanto per l’amministrazione e non anche per il contribuente, il quale resta libero di disattenderlo…”.
Pertanto, secondo la Suprema corte, in merito alla rilevanza della risposta dell’Amministrazione finanziaria, non si può che tenere conto del disposto dell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui “La risposta dell’amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola (…) con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente”.
Conclusioni:
Nonostante quanto sopra espresso, secondo quanto disposto dalla Corte di cassazione, qualora il parere reso a seguito di istanza d’interpello, venga anche pubblicato mediante risoluzione o circolare la risposta data al solo istante può produrre effetti anche nei confronti della generalità dei contribuenti.
Stante quanto sopra indicato, ne consegue che se la risposta all’interpello è anche pubblicata come sopra evidenziato, nei confronti dei soggetti istanti si producono gli effetti tipici della stessa (nullità degli atti impositivi ovvero degli atti di irrogazione delle sanzioni la cui motivazione sia difforme al precedente parere) mentre nei riguardi della generalità dei contribuenti, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 dello Statuto, ferma restando la debenza del tributo, “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima”.