Tra gli adempimenti previsti dalla disciplina antiriciclaggio in capo ai “soggetti obbligati”, rientra la comunicazione delle irregolarità sulla circolazione dei contanti, titoli assimilati e assegni. Il commercialista che rileva l’infrazione (commessa dal proprio cliente), entro i successivi 30 giorni deve comunicarla alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, al fine di avviare il procedimento sanzionatorio, come previsto dall’art. 51 del Dl n. 231/2007. Differentemente è prevista una sanzione amministrativa in capo al commercialista (art. 63, co. 5 del Dl n. 231/2007) da 3.000 a 15.000 euro (come riformulato dal D.Lgs n. 90/2017, di recepimento della IV Direttiva comunitaria in materia antiriciclaggio).