La risoluzione n.50/E del 14/05/2012 – Agenzia delle Entrate – istituisce il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi. In Unico 2012 (sezione XI del quadro RM – righi RM 23 e RM 24) il contribuente, creditore pignoratizio, deve riportare i dati relativi ai redditi percepiti e le ritenute subite nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi. Sul tema, l’Art. n.15 comma 2 del D.L. n.78/2009, ha previsto il versamento di una ritenuta a titolo di acconto del 20% sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite, quali pignoramento, vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad esempio, se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro RC). La risoluzione n.18/E del 09/03/2010 aveva istituito il codice tributo “1049” per il versamento della ritenuta a titolo di acconto. La risoluzione n.50/E del 14/05/2012 ha istituito il codice tributo “4040” denominato “Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 03/03/2010”.