BONUS STRUMENTI MUSICALI E CREDITO D’IMPOSTA NON UTILIZZATO

Novembre 7th, 2018 by Amministratore

Cosa deve fare il rivenditore o produttore di strumenti musicali che ha maturato un credito d’imposta in relazione al bonus strumenti musicali ma che non l’ha utilizzato per incapienza? Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

In tema di bonus per l’acquisto di strumenti musicali, cosiddetto bonus Stradivari, introdotto dall’art. 1, comma 984 della legge n. 208 del 2015, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in merito ad una istanza di interpello presentata, la risposta n. 10 del 19 settembre scorso.

Il bonus, introdotto dapprima per l’anno 2016, è stato prorogato anche per gli anni 2017 e 2018 e con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2016, del 14 marzo 2017 e del 19 marzo 2018 sono state disciplinate le modalità di attuazione del credito d’imposta, rispettivamente, per gli anni 2016, 2017 e 2018.

In sintesi, nel documento viene chiarito che per il rivenditore di strumenti musicali l’importo del credito d’imposta maturato nell’anno 2017 ma non utilizzato per incapienza concorre alla determinazione del reddito e deve essere inserito in dichiarazione dei redditi.

Il quesito oggetto dell’interpello viene posto da un contribuente che ha emesso nell’anno 2017 fatture di vendita per strumenti musicali nei confronti di clienti che hanno fruito del previsto bonus fiscale per l’acquisto e ha maturato un credito d’imposta pari all’importo dello sconto che ha applicato ai clienti.

Il contribuente precisa che tale credito d’imposta, da usare in compensazione, non ha trovato capienza nell’anno 2017 e, in considerazione del fatto che dall’anno 2017, a seguito della modifica intervenuta con la legge n. 232 del 2016, ha adottato il regime contabile semplificato, applicando il principio di tassazione per cassa in luogo di quello per competenza, chiede ora delucidazioni circa la compilazione del quadro RG, rigo RG2, colonna 2, con particolare riferimento all’importo del credito d’imposta non utilizzato in compensazione.

Il dubbio è dovuto al fatto che l’istante ritiene che l’importo del credito d’imposta non utilizzato in compensazione non rientri tra i ricavi da riportare nella dichiarazione dell’anno d’imposta 2017.

La risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue:

La concessione del credito d’imposta è automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita per cui il contributo in esame non perde la propria natura di ricavo. Ne consegue che l’importo del credito d’imposta maturato nell’anno 2017 ma non utilizzato, concorre alla determinazione del reddito e deve quindi essere inserito nel rigo RG, colonna 2 del modello Redditi Persone Fisiche 2018

Si ricorda che il bonus è un’agevolazione per gli studenti che frequentano licei musicali, corsi preaccademici, conservatori di musica e istituti superiori musicali e istituzioni di formazione musicale. L’agevolazione consiste in un contributo sul prezzo di acquisto dello strumento musicale nuovo e comprensivo di IVA applicato direttamente dal rivenditore o dal produttore, importo che è successivamente riconosciuto al negoziante o costruttore tramite credito d’imposta, presentando apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Quindi il credito d’imposta è di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto.

Come chiarito con la circolare n. 6 del 2017, prima di concludere la vendita, i soggetti in questione comunicano all’Agenzia delle entrate i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascia apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta (in base alla capienza nello stanziamento complessivo), utilizzabile dal rivenditore o produttore dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della predetta ricevuta, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, presentando il modello F24 tramite il servizio telematico ministeriale.