La Corte di Cassazione, con ordinanza 28715 del 09 novembre 2018, ha ribadito il “difetto” di una cassa in rosso. “La sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando alle voci di spesa entità superiore a quella degli introiti registrati, costituisce un’anomalia contabile e fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”. La fattispecie legittima sempre l’accertamento induttivo.