Il contribuente che ha aderito alla precedente rottamazione dei ruoli, decaduto dalla stessa per non aver pagato una o più rate, in scadenza a luglio, settembre o ottobre 2018, può fruire dei benefici della rottamazione ter senza effettuare alcun altro adempimento. Importante è versare lo “scaduto” entro il 07 dicembre 2018. Il debito residuo sarà poi rateizzato in cinque anni.