IMU: LA PRIMA CASA E’ UNICA

18 Maggio 2012 di admin

Ai fini dell’IMU è importante chiarire che l’aliquota ridotta si applica unicamente all’immobile di proprietà dedicato alla residenza. Nella residenza hanno abitazione principale il contribuente e il suo nucleo familiare. Se i componenti del nucleo prendono residenza diversa nel medesimo comune l’abitazione principale resta sempre una per l’intero nucleo. Non viene chiarito però cosa si intende per “nucleo familiare” e permangono dubbi sulla coesistenza dei requisiti di “residenza anagrafica” e “dimora abituale”. E’ chiaro, invece, il trattamento della casa assegnata in sede di separazione o divorzio: il coniuge assegnatario è considerato, solo ai fini IMU, titolare del diritto di abitazione. Ne consegue che la casa dovrà essere tassata unicamente in capo al coniuge assegnatario, al quale spetteranno le detrazioni di legge, compresa la maggiorazione della detrazione per figli conviventi. Ai fini IRPEF, la soggettività rimane in capo al proprietario effettivo, ma dovrebbe essere esonerato dall’imposizione personale.