La circolare n.3/DF del dipartimento delle Finanze illustra, punto per punto, le regole dell’IMU. L’imposta è dovuta dal proprietario, dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso, dal locatario (per gli immobili concessi in locazione finanziaria), dall’ex coniuge affidatario della casa coniugale. Per i fabbricati abitativi (categoria catastale A, esclusi gli A10) e per gli immobili C/2, C/6 e C/7, la base imponibile è calcolata moltiplicando la rendita catastale per 168. L’aliquota è decisa dal Comune in cui è sito l’immobile: abitazione principale e sue pertinenze 0,4%, con facoltà per i Comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,2%; per gli altri immobili 0,76%. I Comuni possono abbassarla fino allo 0,46% oppure incrementarla fino all’1,06%. La detrazione per l’abitazione principale è pari a 200 euro di base, incrementata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’abitazione principale. La maggiorazione alla detrazione base non può superare i 400 euro, spetta a prescindere che il figlio sia fiscalmente a carico del genitore o meno. Il pagamento è previsto ordinariamente in due rate (16 giugno – 16 dicembre) per l’abitazione principale, per il 2012, il contribuente può scegliere di versare in due o tre rate; in questo secondo caso, la prima e la seconda tranche (ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota dello 0,4%, la detrazione base e l’eventuale maggiorazione per figli conviventi) vanno versate, rispettivamente, entro il 18 giugno (il 16 è sabato) e il 17 settembre; la terza rata andrà pagata entro il 17 dicembre (il 16 è domenica), a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti.