Gli avvisi bonari non sono atti impugnabili. L’Agenzia delle Entrate conferma il suo orientamento, supportato nel 2007, da due sentenze della Cassazione a Sezioni unite (nn.16293 e n.16428). Gli uffici continueranno a sostenere l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari, ignorando la recente pronuncia n.7344/2012 della Corte di Cassazione, che aveva espresso un parere contrario. Il contribuente potrà comunque far valere le sue ragioni in sede di impugnazione del ruolo; solo la notifica della cartella di pagamento rende definita la pretesa tributaria e la porta a conoscenza del contribuente.