L’obbligo del datore di lavoro di consegna al lavoratore, all’atto del pagamento della retribuzione, del prospetto paga (Art. n.01 e 03 della Legge n.04/1953) può essere assolto, oltre che mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, anche tramite la collocazione del cedolino su sito web, all’interno di un’area riservata con accesso consentito al solo dipendente interessato mediante password o codice segreto personale.
Il Ministero del Lavoro, in risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l’Interpello n.13 del 30/05/2012 stabilisce, infatti, la piena legittimità della consegna del prospetto paga anche mediante posta elettronica non certificata, purché il lavoratore possa entrare nella disponibilità del prospetto e possa materializzarlo. Risulta comunque opportuno che il datore di lavoro adotti le iniziative necessarie a comprovare l’avvenuto adempimento rispetto a ciascun lavoratore.