La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 2014 del 24 gennaio 2019, ha stabilito, in riferimento al bollo auto, che il termine triennale previsto per la riscossione (art. 5 del dl 953/1982 conv. dalla legge 53/1983) mantiene efficacia anche se l’ente impositore (la Regione) abbia provveduto, nei termini, all’iscrizione a ruolo del tributo.