VUOLE LE PERIZIE DI STIMA SULLE RIVALUTAZIONI 2011
Il D.L. n.70/2011 ha reintrodotto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Soggetti beneficiari della rivalutazione sono: le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale, i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia. Rientrano anche le società di capitali, i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni degli Art. n.05 e 07 della Legge n.448/2001, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena proprietà. Per il perfezionamento della rivalutazione è necessaria l’asseverazione di una perizia di stima del valore del bene redatta da un professionista abilitato e il versamento di un’imposta sostitutiva del 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e del 2% per quelle non qualificate. Il termine entro il quale effettuare tale perizia, ed i relativi versamenti, scade il 02/07/2012; i dati del perfezionamento devono, poi, essere inseriti in Unico 2012.
CHIARIMENTI SU ONERI E SPESE
In tema di deduzioni e detrazioni d’imposta, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 01/06/2012 fornisce chiarimenti. Tra i principali argomenti trattati si spazia dal bonus per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, alle spese sanitarie ed alle agevolazioni fiscali in favore dei disabili. Parliamo del bonus ristrutturazioni edilizie: la soppressione dell’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori non riguarda soltanto gli interventi successivi all’entrata in vigore del D.L. n.70/2011 (14/05/2011) che l’ha sancita, ma l’intero 2011, visto che la detrazione del 36% è applicabile per anno d’imposta. Per detti lavori, i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione alcuni dati catastali e conservare i documenti indicati nel provvedimento direttoriale del 02/11/2011. Per usufruire della detrazione per lavori effettuati sulle parti comuni del fabbricato, è sufficiente la certificazione nella quale l’amministratore dello stabile dichiara di avere assolto tutti gli obblighi necessari per beneficiare dell’agevolazione, di avere gli originali della documentazione necessaria e l’ammontare della spesa riferibile al singolo condomino. In caso di vendita (o cessione gratuita) dell’immobile ristrutturato, le quote rimanenti di detrazione, possono essere utilizzate dall’acquirente (o donatario) o, in alternativa, dal venditore (o donante).
LE DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE
Tra gli altri chiarimenti della circolare n.19/E le detrazioni per spese sanitarie. Sono detraibili gli acquisti di dispositivi medici in erboristeria, essendo irrilevante la qualifica del venditore delle apparecchiature. È possibile detrarre le spese per prestazioni sanitarie effettuate dagli operatori iscritti alle “professioni sanitarie riabilitative” anche in assenza di una specifica prescrizione medica. L’Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle nuove indicazioni fornite dal ministero della Salute ha rivisto il precedente orientamento (circolare n.39/2010), secondo il quale la detraibilità di tali spese era subordinata alla prescrizione di un medico. Non può essere, invece, detratta la spesa per l’iscrizione ad una palestra per lo svolgimento di attività motoria finalizzata alla cura/prevenzione di una patologia, anche se prescritta da un medico.
AGEVOLAZIONI PER DISABILI
Le rate residue della detrazione per il veicolo del disabile deceduto possono essere indicate in Unico 2012 dall’erede che presenta la dichiarazione per conto del deceduto. Nel modello andrà indicata la loro somma e non dovrà essere compilata la casella relativa al numero della rata. Le spese sostenute per la frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione di portatori di handicap, possono essere detratte previa prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il disabile e la fattura di un centro specializzato da cui risulti che le prestazioni sono state effettuate direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
IL PIANO DI RATEAZIONE
Dopo la proroga concessa alla scadenza dei versamenti relativi ad Unico 2012, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n.69/E del 21/06/2012, chiarisce la portata del differimento, evidenziandone gli effetti sul piano della rateazione delle somme dovute a titolo di saldo 2011 e di acconto per il 2012. L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che a beneficiare della proroga sono tutte le persone fisiche, soggette o meno agli studi di settore, i contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggetti agli studi di settore e coloro che vi partecipano. Per effetto del differimento previsto dall’Art. n.01 del D.pcm, il versamento del saldo 2011 e dell’acconto 2012, in scadenza il 18/06/2012, potrà essere eseguito entro il 09/07/2012 senza alcuna maggiorazione oppure dal 10 luglio al 20 agosto, aggiungendo alle somme da versare uno 0,40% a titolo di interessi. Il calendario delle scadenze per i non titolari di partita IVA è il seguente: massimo sei rate da versare rispettivamente entro: il 09 luglio, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre 2012. Per i titolari di partita IVA: massimo sei rate da versare rispettivamente entro: il 9 luglio, 16 luglio, 20 agosto, 17 settembre, 16 ottobre, 16 novembre 2012.
DEDUZIONI E DETRAZIONI
La circolare n.19/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi su deduzioni e detrazioni godibili in dichiarazione dei redditi. Partendo dal bonus ristrutturazioni si conferma l’obbligo di indicare i dati catastali nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.149646 del 02/11/2011. La colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012 dovrà essere barrata o meno a seconda che il contribuente abbia spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13/05/2011, per lavori iniziati prima di tale data, ovvero non l’abbia spedita per lavori iniziati dal 14/05/2011. Confermata la detrazione per le spese sostenute per i dispositivi medici presso le erboristerie. Le spese per l’iscrizione ad una palestra non possono essere detratte anche se accompagnate da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria. Riguardo l’acquisto di dispositivi ad ultrasuoni, nella circolare n.20/E del 13/05/2011 erano stati dati chiarimenti in merito alla individuazione dei dispositivi medici che consentono la detrazione e le relative condizioni; il contribuente ha diritto alla detrazione qualora dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesti risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico, con la prova che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee previste. La detrazione per l’acquisto delle autovetture da parte di portatori di handicap, è detraibile nel limite di euro 18.075,99 con possibilità di rateizzare in quattro quote annuali costanti; la detrazione è fruibile una sola volta in un quadriennio. In caso di morte del beneficiario in presenza di rate pendenti, tali rate sono spendibili in un’unica soluzione nella dichiarazione dello stesso contribuente redatta dall’erede.
COSTI BLACK-LIST
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’indicazione in Unico2012 dei costi black-list. Parliamo di quei costi indiretti indicati come indeducibili perché derivanti da operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata. Questi costi vanno obbligatoriamente segnalati nel modello Unico con variazione in aumento nel rigo RF 30 (Unico SC) e in diminuzione nel rigo RF 52 se ricorrono le condizioni esimenti che permettono la deducibilità.
IMPOSTE SU IMMOBILI E ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 03/07/2012 un aggiornamento delle istruzioni del Mod. UNICO Persone fisiche 2012, alla luce del Provvedimento 05/06/2012 e della Circolare n.28/2012.
Tale aggiornamento riguarda la Sezione XVI del quadro RM (righi RM33 e RM34), dedicata alle imposte su immobili e attività finanziarie detenute all’estero:
– IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero);
– IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero).
STUDI DI SETTORE ED INDICATORE DI COERENZA
Il nuovo indicatore di coerenza “presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” mette sotto osservazione le imprese che indicano costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso. Se una delle variabili relative alle attività ad aggio o ricavo fisso risulta essere maggiore di zero il contribuente risulterà incoerente. Lo scopo dell’indicatore è quello di evitare che siano indicati valori relativi a prodotti RICAG per attività che non dovrebbero avere tali elementi contabili. Nella nota tecnica, l’indicatore è applicabile se il codice relativo all’attività principale o quello di un’attività secondaria indicata nel prospetto multiattività appartiene a uno degli studi elencati nel Decreto. Tra queste attività si elencano bar, ristoranti, alberghi, commercio al dettaglio di alimentari, tabacchi, giornali, carburanti. Nel caso è consigliabile compilare il prospetto multiattività anche se non obbligatorio.