Il DURC deve essere acquisito d’ufficio sia dalle stazioni appaltanti nell’ambito dei lavori pubblici, ai sensi dell’Art. n.16 bis comma n.10, D.L. n.185/2008 che dell’Art. n.44 bis D.P.R. n.445/2000, che dalle pubbliche amministrazioni concedenti nell’ambito dei lavori privati, al fine di soddisfare quanto previsto dall’Art. n.90 lett. c) del D.Lgs. n.81/2008.
Lo afferma il Ministero del Lavoro con la Circolare n.12 del 01/06/2012, con la quale precisa ulteriormente che è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il documento unico di regolarità contributiva per l’utilizzo dello stesso nei rapporti tra privati e nell’ambito di lavori privati. Viene confermata, inoltre, l’impossibilità di sostituire il DURC con un’autocertificazione, come già affermato con la nota n.619 del 16/01/2012.
Non hanno alcun valore le certificazioni rilasciate da casse edili non abilitate. Le indicazioni emanate dal Ministero per la PA attengono prevalentemente l’acquisizione d’ufficio del DURC, che deve avvenire in tempi rapidi nel caso di lavori pubblici e le nuove modalità di richiesta del certificato, la cui trasmissione deve avvenire tramite PEC.