LE PRESTAZIONI DEGLI STEWARD DI IMPIANTI SPORTIVI POSSONO RIENTRARE TRA QUELLE OCCASIONALI

Marzo 6th, 2019 by Amministratore

Per le attività svolte dagli steward nei relativi impianti, le società sportive costituite ai sensi della legge n.  91/1981 possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007 tramite il cosiddetto “Libretto Famiglia” (si veda l’art. 1, comma 368, legge n.205/2017).

Compenso massimo percepibile

Si ricorda che le prestazioni in argomento possono definirsi occasionali se, con riferimento a ciascuno steward e nel corso di un anno civile, il compenso non supera l’importo di euro 5.000. Qualora nell’arco dello stesso anno venisse superato l’importo di euro 5.000 o fosse impiegato il medesimo stewart per un periodo eccedente il limite di 625 ore, corrispondenti al rapporto tra il limite economico annuale e il compenso orario, il rapporto in essere verrebbe trasformato da occasionale in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Modalità operative

L’INPS precisa che le società sportive, per utilizzare il cosiddetto “Libretto Famiglia”, devono avvalersi delle funzionalità che lo stesso istituto metterà a disposizione degli utilizzatori in un’apposita sezione sul proprio sito internet dal 6 settembre 2018. Le società sportive, “per accedere alla predetta sezione dovranno preliminarmente inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti un’apposita richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 91/1981 e chiedere che gli importi versati vengano accreditati sul portafoglio elettronico relativo alle prestazioni delle Società sportive steward stadi”.

Inoltre, prima di avvalersi delle prestazioni occasionali, le società sportive devono versare la somma necessaria per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione. Le modalità per il versamento sono le seguenti:

  • modello F24 Elementi identificativi (c. d. Elide) indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”;
  • strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio “Prestazioni Occasionali” del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per ogni ora di prestazione lavorativa, il costo complessivo è pari a euro 10 così ripartiti:

  • euro 8,00 per il compenso a favore dello steward;
  • euro 1,65 per la contribuzione INPS;
  • euro 0,25 per il premio INAIL;
  • euro 0,10 per oneri di gestione.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, la società sportiva, tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dall’INPS, dovrà comunicare:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • le altre informazioni per la gestione del rapporto.