COMPENSI PERCEPITI PER ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Aprile 17th, 2019 by Amministratore

Come sono tassati i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche? Quali sono le principali novità per la dichiarazione dei redditi 2019?

Per l’anno d’imposta 2018 la novità riguarda l’innalzamento della quota esente da imposizione che passa da 7.500 euro a 10.000 euro.

È l’art.37 della Legge n. 342/2000 che stabilisce la modalità di tassazione di tali compensi:

  • per i compensi percepiti complessivamente nel periodo d’imposta è esente la quota di euro 10.000;
  • viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23% per gli ulteriori compensi fino a euro 20.658,28;
  • viene applicata una ritenuta a titolo di acconto, sempre del 23%, sulla quota eccedente tale limite.

Tale particolare modalità di tassazione è prevista per:

  • rimborsi forfetari, indennità di trasferta e premi e compensi erogati da società/associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Coni, da federazioni sportive nazionali e dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da qualunque altro ente che persegua finalità sportive dilettantistiche;
  • compensi derivanti da co.co.co. di carattere amministrativo e di natura non professionale resi sempre in favore di società/associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche a collaboratori tecnici e dirigenti.

Ne consegue che fino a euro 30.658,28 il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione e ha titolo per poter essere considerato fiscalmente a carico.

La quota percepita assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta rileva, nel caso siano presenti altri redditi e per la formazione del reddito complessivo, solo ai fini della corretta determinazione delle addizionali regionale e comunale.

Riassumendo, quindi, i compensi sono:

  • esenti da imposta, fino a euro 10.000;
  • assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 23%, da euro 10.001 a euro 30.658,28;
  • assoggettati a ritenuta a titolo di acconto oltre il limite sopra citato.