Con Provvedimento n.2012/87956 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le situazioni oggettive nelle quali è possibile disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica di cui al D.L. n.138/2011, integrando così le cause di disapplicazione automatica delle disposizioni sulle società di comodo (Art. n.30 Legge n724/1994).
Il documento individua le situazioni nelle quali le società in perdita sistematica possono disapplicare la disciplina delle società di comodo senza dover assolvere l’onere di presentare istanza di interpello ex Art. n.37-bis comma 8, D.P.R. n.600/73. Tra le fattispecie si ricordano:
– le società in stato di liquidazione;
– le società sottoposte a sequestro penale o a confisca;
– società che detengono partecipazioni iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie;
– società che conseguono un margine operativo lordo positivo;
– società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
– società che si trovano nel primo periodo d’imposta.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.23/E dell’11/06/2012 è una guida ai possibili casi di disapplicazione della normativa vigente.