In materia di videosorveglianza, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può considerarsi perseguibile la scelta del datore di lavoro di installare un impianto di videosorveglianza, in presenza del consenso del/dei lavoratori sorvegliati.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n.22611 dell’11/06/2012, ha sottolineato che la legittima installazione di videocamere all’interno dell’ambiente di lavoro può essere garantita in presenza di assenso da parte delle rappresentanze sindacali, le quali sono considerate in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori. Alla luce di ammissibilità, i giudici sostengono che a maggior ragione la stessa possa trovare fondamento nell’esplicito e documentato assenso del singolo lavoratore, manifestato per iscritto.