LETTERA AL CONTRIBUENTE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER L’ADEGUAMENTO

Giugno 13th, 2012 by admin

“Gentile contribuente, desideriamo offrirle alcuni elementi di valutazione relativi ai redditi …”. Inizia così la lettera che l’Agenzia delle Entrate sta inviando a soggetti che nell’anno 2010 hanno effettuato spese eccedenti (ad esempio acquisti di autovetture o imbarcazioni da diporto …) il reddito dichiarato.
Si tratta di un invito a verificare la situazione di anomalia riscontrata dall’Agenzia nei riguardi dei contribuenti che presentano spese apparentemente incompatibili con i redditi dichiarati. L’incongruenza nasce confrontando le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2010 e le informazioni presenti nelle banche dati dell’amministrazione finanziaria. La stessa comunicazione consiglia di verificare la compatibilità delle spese effettuate nell’anno appena concluso con il reddito complessivo da dichiarare. L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è chiaro: in una logica di “compliance”, indurre il contribuente, a fronte di un possibile accertamento, a presentare redditi più elevati in occasione della prossima campagna dichiarativa nonché a modificare Unico 2011 (redditi 2010) mediante la trasmissione di un modello UNICO integrativo.
La lettera è suddivisa in due parti:
1. la prima parte presenta un contenuto generale ed è uguale per tutti. In particolare viene evidenziata la presenza di uno scostamento tra il reddito dichiarato e le spese sostenute con indicazione delle  possibili soluzioni;
2. la seconda parte, invece, è un allegato personalizzato nel quale sono dettagliate, voce per voce, le spese del 2010 effettuate dal singolo contribuente e che, sommate tra loro, potrebbero fare scattare l’accertamento sintetico perché determinano un reddito maggiore di quello dichiarato.
Il “Cosa fare?” è in funzione dell’analisi di merito da parte del contribuente rispetto ai contenuti della nota. Il comportamento del contribuente potrà così articolarsi:
1. Risposta via email o tramite call center. La lettera contiene un indirizzo email dedicato (dc.acc.commsint@agenziaentrate.it) e un numero verde (848.800.444) a cui rivolgersi per segnalare:
– una situazione di facile giustificazione (per esempio il caso del contribuente in possesso di redditi esenti o tassati alla fonte a titolo definitivo);
– significative anomalie contenute nella lettera in quanto vi sono difformità o errori nella lista delle spese attribuite (per esempio il contribuente non ha effettuato gli acquisiti indicati nella nota.
1. Altro suggerimento contenuto nella nota dell’Agenzia è quello di presentare una dichiarazione integrativa. E’ una soluzione da prendere in considerazione nel caso in cui le segnalazioni contenute nella missiva siano corrette. Con tale dichiarazione, il contribuente corregge quanto già presentato per l’anno 2010, colloca i proventi in una precisa categoria e si ravvede rispetto al pagamento dei tributi. La dichiarazione emendata dovrà essere inviata telematicamente entro il 1 ottobre 2012 beneficiando delle riduzioni delle sanzioni ad un ottavo del minimo con versamento contestuale alla stessa imposta.
2. In alternativa, il contribuente potrà ignorare la nota e attendere un eventuale invito al contraddittorio che l’ufficio che procede alla ri-determinazione del reddito complessivo ha l’obbligo di formulare in caso di tale tipologia di accertamento sintetico. L’invito dovrà contenere:
– periodi di imposta considerati nell’accertamento;
– il giorno e il luogo della comparizione;
– le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
– i motivi che hanno dato luogo alla ri-determinazione delle maggiori imposte.
A seguito dell’invito al contradditorio e del relativo esito, il contribuente sceglierà se:
1. attivare gli istituti del contenzioso;
2. aderire alle richieste, con una riduzione delle sanzioni (ridotte della metà).
E’ anche il caso di osservare che i contribuenti con uno scostamento significativo del reddito dichiarato rispetto alle spese sostenute, che hanno ricevuto l’invito ad adeguare la propria posizione dall’Agenzia delle Entrate, potrebbero ritenere più vantaggioso essere assoggettati all’accertamento sintetico piuttosto che effettuare l’integrazione spontanea della dichiarazione. Infatti, l’accertamento sintetico:

1. non prevede l’identificazione della categoria di reddito alla quale imputare i proventi occultati;
2. la dichiarazione integrativa, prevede, al contrario, l’imputazione dei proventi in una precisa categoria, a cui può essere collegato il pagamento di altri tributi. L’integrazione della dichiarazione effettuata, ad esempio, potrebbe avere effetti anche per l’Irap, l’Iva e i contributi previdenziali, e comportare, complessivamente, un maggiore esborso per il contribuente per quanto riguarda il costo della regolarizzazione.
I vertici dell’Agenzia delle Entrate ci tengono a precisare che rispondere alla lettera non è obbligatorio … l’obiettivo è creare un clima di compliance che favorisca la collaborazione tra contribuente e amministrazione …  la lettera non è l’avvio di un accertamento …  se è tutto OK è possibile chiarire o meno con i canali indicati.
Salvo l’ipotesi degli “acquisti ad insaputa” del diretto interessato, le lettere possono contenere errori e disallineamenti che hanno  inviperito i destinatari e allo stesso tempo costretto i vertici ad assicurare che si tratta di percentuali fisiologiche rispetto alle quantità trattate.