La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.13759 del 22 maggio 2019, ha stabilito che in caso di accredito ritardato dei tributi da parte delle banche, se il contribuente ha dato l’ordine di versamento per tempo non risponde delle sanzioni. Le penali sono addebitabili all’istituto di credito che non ha ottemperato per tempo al suo impegno.