La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.18091 del 05 luglio 2019, attesta che spettano le agevolazioni prima casa anche per un secondo immobile acquistato nello stesso Comune se il primo è stato danneggiato dal sisma. La normativa subordina l’applicazione dell’agevolazione alla non possidenza di altro immobile idoneo a essere destinato all’uso abitativo.