I termini processuali saranno sospesi dal 1° agosto 2019 fino al 31 agosto 2019. La sospensione si applica: ai ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie; alla costituzione in giudizio; al deposito di memorie e documenti; al reclamo/mediazione; agli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso. Inoltre, per effetto del Dl n.193/2016 saranno sospesi dal 1° agosto 2019 al 4 settembre 2019 i termini: per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli (automatizzati e formali), per la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate (questionari; accertamenti ex art. 36-ter Dpr 600/73; ecc.) o da altri enti impositori. La sospensione feriale si applica anche alle richieste di adesione formulate dal contribuente, cumulandosi con i 90 gg di sospensione applicabili per l’impugnazione.