Le disposizioni contenute nell’Art. n.10 ai commi 8, 8 bis e 8 ter, del decreto sull’IVA in materia di locazioni, considera il regime naturale dell’esenzione da IVA sia per i fabbricati abitativi sia per quelli strumentali, ma lascia al locatore la facoltà di optare nel relativo contratto per l’applicazione dell’imposta. L’opzione è consentita in ogni caso per i fabbricati strumentali, per quelli abitativi è riservata alle imprese di costruzione o di ripristino. Per le immobiliari di gestione che hanno acquistato fabbricati abitativi destinati alla locazione o alla vendita, l’eventuale affitto è sempre esente da IVA.