In caso di separazione o divorzio, in materia di imposta di registro, il trasferimento del 50% dell’immobile acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa anteriormente al decorso del quinquennio, l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa disposta dall’Art. n.19 della Legge n.74/1987 non vengono perse; non c’è decadenza dall’agevolazione a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda all’acquisto di un nuovo immobile. Non si verifica inoltre decadenza nell’ipotesi in cui, in base all’accordo omologato dal tribunale, entrambi i coniugi alienino a terzi la proprietà dell’immobile, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro, all’incasso del ricavato derivante dalla vendita (circolare n.27/E del 21/06/2012 Agenzia delle Entrate).