L’inosservanza delle norme relative all’imposta di bollo è soggetta a sanzioni. Le sanzioni interessano in solido: tutte le parti che sottoscrivono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. Il principio non si applica nei rapporti con lo Stato, dove l’imposta di bollo è sempre a carico dell’altra parte. L’accertamento delle violazioni relative al mancato versamento dell’imposta di bollo prevede un termine di decadenza pari a 3 anni a partire dal giorno in cui è stata commessa la violazione.