L’ordinanza n.10559/2012 della Corte di Cassazione conferma l’esenzione totale dall’IRAP per l’attività di agente di commercio che svolge l’attività concretamente senza un’autonoma organizzazione. L’ordinanza si rifà ai precedenti in materia come la sentenza n.12108/09 delle Sezioni Unite, ed attesta la non applicabilità dell’IRAP alle attività, anche se ausiliarie di impresa in base all’Art. n.2195 del codice civile, come quella di agente di commercio, non dotate di autonoma organizzazione. In ogni caso è demandata al giudice di merito la verifica della sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione, dell’impiego dei beni ammortizzabili eccedenti il minimo indispensabile, dell’apporto in modo non occasionale del lavoro altrui. L’unica condizione per il contribuente che si trovi in questa situazione per sfuggire al pagamento dell’imposta o per chiederne il rimborso se l’ha già versata è di provare l’assenza degli elementi qualificanti per l’applicazione dell’IRAP.