La recente ordinanza n.23377 del 19 settembre 2019 della Corte di cassazione, afferma che è sempre onere del contribuente documentare l’entità dei redditi di provenienza familiare, l’Amministrazione finanziaria ha l’unico obbligo di esporre, in maniera corretta e puntuale, gli elementi indicatori di capacità contributiva. Origine del ricorso erano due avvisi di accertamento nei quali si rettificava in via presuntiva il reddito sulla base delle spese relative all’acquisto di tre autovetture, non coerenti con il profilo reddituale del contribuente. Quest’ultimo era uno studente universitario privo di reddito, le auto erano state acquistate con liberalità del padre.