IL NUOVO CODICE DELLA CRISI IMPONE IL RIENTRO DEI DEBITI IN 90 GIORNI

2 Ottobre 2019 di Amministratore

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza obbliga l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione, ad avvisare il debitore della sua rilevante esposizione debitoria, in merito alla quale, con diverse modalità, dovrà assumere gli opportuni provvedimenti entro 90 giorni per evitare la segnalazione all’OCRI.

L’art. 15 del D.Lgs. n. 14-2019 (Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – in breve CCII) detta misure stringenti sul fronte dell’accumulo dei debiti verso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione (i cosiddetti creditori pubblici qualificati).

Il motivo di tali procedure è una colonna portante del CCII e cioè la pronta emersione della crisi per evitare che essa sfoci nell’insolvenza, in prospettiva del risanamento dell’impresa e del soddisfacimento dei creditori.

Se i creditori pubblici qualificati non dovessero eseguire le comunicazioni al debitore, le conseguenze a loro carico sono piuttosto pesanti.

Per l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, la conseguenza consiste nell’inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, mentre l’Agente della Riscossione non potrà opporre il proprio credito per le spese ed oneri di riscossione.

Via PEC (o in mancanza per raccomandata A/R), il debitore sarà avvisato che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante e che, se entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso egli:

  • non avrà estinto
  • o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito
  • o per l’Agenzia delle Entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito
  • o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi
  • o non avrà presentato domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza,

essi senza indugio ne faranno segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa), anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

Di seguito si indica l’ammontare degli importi rilevanti per gli enti citati.

AGENZIA DELLE ENTRATE per debito IVA scaduto e non versato come da comunicazione di liquidazione periodica decorrente dal 1° trimestre 2021:

  • almeno il 30%  del volume d’affari del periodo
  • e comunque non inferiore a € 25.000 con un volume d’affari anno precedente fino a € 2.000.000
  • non inferiore a € 50.000 con un volume d’affari anno precedente fino a € 10.000.000
  • non inferiore a € 100.000 con un volume d’affari anno precedente oltre a € 10.000.000.

I.N.P.S., entro 60 giorni da quando il ritardo nel versamento dei contributi previdenziali è di oltre 6 mesi e per un ammontare maggiore della metà di quelli dovuti nell’anno precedente e comunque superiori a € 50.000.

AGENTE DELLA RISCOSSIONE, entro 60 giorni da quando i crediti autodichiarati o definitivamente accertati, affidati per la riscossione dopo il 15.8.2020 e scaduti da oltre 90 giorni superi: € 500.000 per imprese individuali ed € 1.000.000 per imprese collettive.

Gli enti citati non procederanno alla segnalazione, nel caso in cui il debitore documenti di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso P.A. risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del MEF, per un ammontare complessivo di almeno la metà del debito vantato.

Pertanto, è bene che sin d’ora gli imprenditori si avvalgano di consulenti qualificati, esperti in materia di fallimento e crisi d’impresa, si adoperino per verificare la sussistenza dell’equilibrio economico – finanziario ed il prevedibile andamento del cash flow dell’impresa, per favorire l’emersione tempestiva dello stato di crisi, in tempo utile per superarlo agevolmente.