L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di regime forfettario, l’estromissione dell’immobile strumentale non realizza una plusvalenza, oltre ad essere nella determinazione del reddito nel caso in esame. L’estromissione dovrà essere annotata nei registri dei cespiti tenuti obbligatoriamente fino al periodo d’imposta antecedente all’ingresso nel regime agevolato.