L’Agenzia delle entrate, in risposta all’interpello n.399/2019 a tema regime forfettario e cause ostative, ha dichiarato che la prevalenza del fatturato nei confronti del datore di lavoro va valutata alla fine del periodo di imposta, se presente escluderà il contribuente dalla tassazione agevolata a partire dall’anno successivo quello in cui si è verificata.