Ci sono opinioni dibattute sulla detraibilità delle zanzariere, quelle barriere che proteggono le nostre case dall’ingresso indesiderato degli insetti. L’interpretazione dei non addetti ai lavori ha portato il consumatore finale a desumere che esistesse un vero e proprio “bonus zanzariere”. Vediamo insieme quali sono i criteri che renderebbero una zanzariera detraibile, se ricompresa nel cosiddetto ecobonus.
Innanzitutto, per beneficiare della detrazione, ad oggi pari al 50% dell’importo totale corrisposto a mezzo bonifico dedicato, è necessario che la zanzariera acquistata rientri nella categoria delle schermature solari, pertanto sia assimilabile ad un sistema che applicato all’esterno di una superficie vetrata trasparente permetta una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.
Il prodotto acquistato deve inoltre rispettare due requisiti fondamentali:
- essere in possesso di una marcatura CE, la certificazione che attesta la conformità agli standard comunitari di salute e sicurezza;
- essere provvisto di valore gtot inferiore a 0,35, certificato da un organismo autorizzato.
Per le schermature solari, categoria che ricomprende tutte le tipologie di tende, l’apposizione della marcatura CE è obbligatoria sin dal 2 marzo 2006.
L’ago della bilancia sulla detraibilità o meno della spesa sostenuta per le zanzariere è pertanto rappresentato dal valore gtot, cioè il fattore solare totale dell’energia attraverso la combinazione del vetro e del dispositivo di schermatura solare, che caratterizza la prestazione globale d’insieme. Il valore g è invece il fattore solare del solo vetro.
La norma UNI EN 14501:2006 ha suddiviso le prestazioni in base alle caratteristiche di comfort termico, descrivibile come la capacità oscurante volta a mantenere, in un ambiente esposto ai raggi del sole, una temperatura inferiore rispetto a quella che si misurerebbe in assenza della schermatura.
In buona sostanza, dal momento che le zanzariere attualmente in commercio difficilmente rispettano i parametri previsti dalla normativa per poter beneficiare della detrazione pari al 50% del prezzo, in quanto dovrebbero essere considerate a tutti gli effetti delle schermature solari ed essere ricomprese nelle classi 3 e 4, si ritiene che ad oggi sia opportuno attendere una concreta presa di posizione dell’Agenzia delle entrate, non potendo considerare tale bene, sulla base degli elementi sopra descritti, un prodotto detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.