L’INPS – circolare n.129 del 04 ottobre 2019 – ha fornito istruzioni sulla contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale. Secondo quanto si legge, la contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale); non dà luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.