Il nuovo CCII (D.Lgs. n. 14-2019) prevede il calcolo di alcuni indici per poter rilevare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità aziendale per almeno sei mesi. È nota la necessità di un buon equilibrio economico-finanziario-patrimoniale d’impresa affinchè essa continui ad operare come un’entità in funzionamento, ma, a proposito, il nuovo CCII contiene delle indicazioni precise.
Innanzitutto, è bene ricordare l’art. 2423-Bis del Codice civile, che prevede che la valutazione delle voci di bilancio debba essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività d’impresa.
A questo proposito, la seconda parte del nuovo CCII contiene delle modifiche al testo del Codice civile e di queste (art. 375) la prima riguarda l’art. 2086 del Codice civile.
La modifica è talmente importante che viene variata la rubrica (oggi “Gestione dell’impresa“) e aggiunto un secondo comma che puntualizza uno dei doveri dell’imprenditore che opera in forma collettiva o societaria.
Il novellato art. 2086 prevede che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile d’impresa, anche se in rapporto alla natura e dimensioni dell’impresa stessa, deve essere funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Nello stesso senso, l’art. 13 del CCII determina che costituiscono “indicatori di crisi” gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario:
- rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività;
- rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza:
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- della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi;
- delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o comunque per sei mesi.
Gli indicatori sono sostenuti da “indici significativi” individuati dal CCII e che misurano:
- la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare;
- l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
Infine, sempre l’art.13 del nuovo CCII, prevede quali ulteriori indicatori della crisi, i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi e a proposito richiama il contenuto dell’art. 24.
Esso evidenzia:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
Gli indici che supporteranno gli indicatori di crisi sono stati oggetto di elaborazione da parte del CNDCEC, in riferimento a ogni tipologia di attività secondo la classificazione ISTAT, tenuta in considerazione la situazione di start up innovative, PMI innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di due anni. Al momento, gli indici elaborati sono stati diffusi in bozza. Seguirà approvazione con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Se, per le proprie caratteristiche, l’impresa non dovesse ritenere adeguati gli indici elaborati dal CNDCEC, ne specificherà le ragioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.
Nella stessa nota integrativa, dovranno essere inseriti gli indici che saranno ritenuti idonei a fare ragionevolmente presumere la sussistenza dello stato di crisi dell’impresa.
Sarà un professionista con carattere di indipendenza ad attestare l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa; l’attestazione andrà allegata alla nota integrativa del bilancio d’esercizio e produrrà effetti per l’esercizio successivo.
È evidente che il legislatore del nuovo CCII ha inteso fornire tutti gli strumenti possibili per “allertare” l’imprenditore dall’inizio della fase di crisi, per evitare di compromette l’equilibrio d’impresa. Non sarà più quindi solo il senso di responsabilità a guidare l’imprenditore nelle sue decisioni: egli dovrà infatti dimostrare di essersi attenuto ai dettami di legge.