Secondo la CTR Lombardia (sentenza n.72/65/2012) lo scostamento della redditività rispetto a quella media riscontrabile in aziende del medesimo settore può costituire solo una presunzione semplice, insufficiente a provare la fondatezza dell’accertamento; è necessario integrare tali scostamenti con altri elementi. Alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate potrebbero, in base a tale pronuncia, non perseverare sull’utilizzo di metodologie a tavolino che rettifichino i ricavi d’impresa perché alcuni indici dichiarati dai contribuenti non sono in linea con quelli delle medie di settore. Si sono verificati casi in cui sono state operate rettifiche anche in presenza di congruità e coerenza rispetto agli studi di settore.