ECOBONUS VEICOLI: I CODICI TRIBUTO

Ottobre 23rd, 2019 by Amministratore

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 82 del 23 settembre 2019, ha istituito i codici tributo per l’uso in compensazione con F24 dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi non inquinanti. Ecco le condizioni per beneficiare del contributo.

Si ricorda che La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano le seguenti tipologie di veicoli:

  • veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo di listino ufficiale inferiore a 50mila euro, IVA esclusa;
  • veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e nuovi di fabbrica, caratterizzati dal fatto di essere ibridi o elettrici.

Tali acquisti devono concretizzarsi tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 e il contributo è corrisposto all’acquirente direttamente dal venditore del bene mediante compensazione col prezzo di acquisto. Sarà poi cura dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo rimborsare al venditore l’importo e recuperare tali somme sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con i seguenti codici tributo:

  • 6093, denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, Legge n. 145/2018”;
  • 6094, denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, Legge n. 145/2018”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

L’ammontare dei crediti d’imposta utilizzabile in compensazione può essere consultato dalle imprese accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.