Dopo l’approvazione della riforma del lavoro, in base alla nuova versione dell’Art. n.18 ecco come funzionano i licenziamenti individuali. Il licenziamento per motivi economici ha un suo motivo oggettivo legato all’andamento economico dell’impresa oppure al suo assetto organizzativo. Il giudice chiamato in causa per una sentenza di annullamento del licenziamento, se accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, non è più tenuto ad intimare il reintegro del lavoratore posto di lavoro, ma a riconoscergli il diritto al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre ai contributi previdenziali. L’indennità si determina tenendo conto: dell’anzianità del lavoratore, del numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, delle iniziative assunte dal lavoratore per trovare lavoro. Tali criteri sono imposti per legge. Se, invece, il giudice ritiene che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia manifestamente infondato, il dipendente avrà diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, oltre a un’indennità di importo non superiore alle 12 mensilità, e al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi.