Paga IRAP l’impresa familiare, se organizzata. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate che, nel notiziario in Line del 24 settembre 2019, si allinea alla nuova ordinanza della Cassazione n. 22469 del 9 settembre 2019.
Si ricorda che la precedente impostazione interpretativa, che affermava che l’attività svolta dai collaboratori delle imprese familiari comporta sempre l’assoggettamento all’IRAP del valore della produzione, era già stata ribaltata dall’ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016 secondo la quale, “qualora l’impresa familiare si serva delle prestazioni di un collaboratore svolgente attività meramente esecutive, l’imposta non è dovuta”, in quanto non si configura il requisito dell’autonoma organizzazione.
Ora la Cassazione, con la sentenza n. 22469, è tornata sul tema mettendo fine ad una contesa tra un promotore finanziario e l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente, promotore finanziario titolare di un’impresa familiare che si avvale della collaborazione della moglie con una quota di partecipazione del 49%, presentava istanza di rimborso IRAP per gli anni 2005-2008 affermando di averne diritto per assenza del presupposto di autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate opponeva il silenzio-rifiuto e il contribuente otteneva giustizia sia in primo che in secondo grado. In particolare, la CTR delle Marche riconosceva il pieno diritto del promotore finanziario al rimborso poiché “la circostanza che la moglie del contribuente fosse collaboratrice al 49% dell’impresa familiare non costituiva la prova dell’esistenza del requisito impositivo dell’autonoma organizzazione”.
Ma l’Amministrazione Finanziaria non si arrendeva e proponeva ricorso per Cassazione ribaltando il risultato. Infatti, secondo la sentenza n. 22469 del 9 settembre 2019, “l’imprenditore familiare che esercita un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni o prestazione di servizi, avvalendosi nel suo esercizio della collaborazione della moglie, è soggetto passivo IRAP, quando l’aiuto del familiare non è occasionale, è di rilevante entità e non è relegato a funzioni meramente esecutive”. Il promotore finanziario è stato giustamente assoggettato ad IRAP in quanto non è stato in grado di dimostrare con prove evidenti che il ruolo assunto dal collaboratore nel raggiungimento del risultato della propria attività è stato del tutto marginale.